Disoccupazione NASPI se ti licenzi: in questi casi spetta

Ci sono due casi ben specifici in cui la disoccupazione spetta anche quando è il lavoratore a licenziarsi: ecco quali sono

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NASPI per licenziamento volontario (Foto Adobe-pensioni.it)

L’ordinamento giuridico italiano prevede una indennità, una forma di sussidio, a favore delle persone che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria. Il sussidio va a compensare il mancato guadagno che queste persone avrebbero conseguito continuando a lavorare ed è proporzionale al reddito da lavoro precedentemente percepito.

In Italia esistono quattro tipi di indennità di disoccupazione: l’indennità di mobilità; NASpI; DIS-COLL e l’Indennità speciale di disoccupazione per il settore edile. Tra queste quattro, in particolare la NASpI, può essere percepita anche nel caso in cui è la persona stessa a licenziarsi. Vediamo quando questo accade.

Disoccupazione, in questi due casi spetta se ti licenzi

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NASPI per licenziamento volontario (Foto Adobe-pensioni.it)

La NASpI è riconosciuta al lavoratore dipendente che perde involontariamente il lavoro e spetta per licenziamento e scadenza del contratto a termine. Nel caso in cui è invece il lavoratore a presentare le proprie dimissioni volontarie, allora l’indennità solitamente non spetta a meno che il licenziamento non è uno dei due casi spiegati in seguito.

Nella circolare numero 94 del maggio 2015 l’INPS specifica che “Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale”. Nonostante questo, nello stesso messaggio, l’INPS specifica che la NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni per giusta causa o nel periodo tutelato di maternità.

Quindi una mamma che presenta dimissioni volontarie che si trova nel periodo che va da 300 giorni prima del parto al compimento del primo anno di vita del figlio, ha diritto alla NASpI. In questo caso le dimissioni, però, devono essere presentate all’ispettorato del lavoro. Il secondo caso è invece quello di dimissioni per giusta causa.

Per dimissioni per giusta causa si intende quando la risoluzione del rapporto di lavoro avviene per inadempienza del datore di lavoro. La NASpI spetta se le dimissioni sono presentate per mancato pagamento della retribuzione; aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative. Ancora in caso di mobbing; notevoli variazioni delle condizioni di lavoro; dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra e dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

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