Nuove regole per chi ha un conto cointestato: cosa cambia

Ecco le nuove procedure e i nuovi limiti applicati ai conti correnti col doppio intestatario, in vigore da quest’anno. Di quali novità si sta parlando

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Conto corrente cointestato (Foto Adobe – pensioniora.it)

Così come è strutturata la società presso la quale si vive, occidentale, avanzata, per così dire, moderna, ci sono cose di cui il cittadino non può fare a meno. Non per legge, ma anche se lo volesse, non si possono rinunciare a strumenti che rappresentano la croce e la delizia della vita quotidiana. Insomma, come è noto, qualsiasi individuo, quando cammina in strada o si aggira in un luogo pubblico, deve mostrare le sue generalità tramite la carta di identità alla richiesta inderogabile di un pubblico ufficiale.

Mutatis mutandis, è piuttosto ostico portare avanti e alimentare una soddisfacente vita finanziaria senza un conto corrente. In questa sua primissima forma elettronica, il denaro non potrebbe essere scambiato almeno fin quanto la legge ha deciso di delimitare l’uso del denaro contante per arginare l’evasione fiscale e i pagamenti a nero. Anzi, senza taluni pagamenti elettronici è impossibile concludere acquisti o semplicemente ottenere detrazioni statali.

Nuove regole nei conti cointestati: le novità

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Conto corrente cointestato (Foto Adobe – pensioniora.it)

Nella stessa presentazione della dichiarazione dei redditi (in chiusura al 20 luglio 2023), non si può accedere al rimborso del credito d’imposta prodotto dalle spese oggetto della detrazione, se i costi non sono stati sostenuti con pagamenti digitali o elettronici. Per gli importi le cui spese sono state sostenute in contanti, la detrazione non verrà applicata. Ad esampio le spese medico-sanitarie debbono essere seguite dalle ricevute del pagamento elettronico.

In farmacia, assieme al cosiddetto scontrino parlante, il pagamento elettronico consente di associare rapidamente la spesa al reale acquisto del prodotto, favorendo l’acquisizione anticipata dell’informazione all’Agenzia delle Entrate, la quale la includerà nel modello precompilato della dichiarazione. Senza un conto corrente, ciò non sarebbe possibile; o almeno senza qualcosa di analogo: in fondo, l’iban di una carta prepagata ricaricabile svolge, in un raggio di funzioni ridotte, le medesime azioni.

Conto cointestato, cambiano questi limiti

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Conto corrente cointestato (Foto Adobe – pensioniora.it)

Il conto corrente può caratterizzare la vita dei singoli, ma anche quella di una coppia. Quando un rapporto si consolida, e magari si pensa di ufficializzare il rapporto con un’unione con il matrimonio, od un’unione civile, una delle soluzioni bancarie più condivise è quella dell’apertura di un conto corrente cointestato. Dall’inizio del 2023, sono in vigore nuove norme e limiti che regolamentano questa forma di gestione collettiva del denaro.

Ogni operazione su un conto cointestato può essere autorizzata con firme congiunte, oppure si può decidere di operare disgiuntamente. Con o senza limite sugli importi di denaro. Fra due persone, ciascun intestatario può disporre della metà della giacenza; la stessa regola vale in caso di debiti, come un conto in rosso, in cui la banca chiede il saldo ad entrambi i contestatari, a prescindere dal responsabile dello sconfinamento.

In caso di divorzio, la somma della giacenza si divide in parti uguali fra i coniugi in fase di scioglimento del rapporto; altrimenti, il giudice può decidere per la consegna del saldo ad uno dei due, come ad esempio quel coniuge ha contribuito economicamente contribuito di più. Se il conto diviene oggetto dell’eredità, le firme faranno la differenza: se le firme sono disgiunte, il contestatario superstite  non può riscuotere finché la banca non dispone della dichiarazione di successione; con la firma disgiunta, il superstite dispone immediatamente del controllo sul 50% della giacenza (l’altro 50% spetta agli altri eredi).

Da quest’anno, inoltre, vigoro nuovi limiti nel contesto del pignoramento di un conto corrente cointestato: riguardo ai debiti, infatti, se sono a carico di uno, non si attingerà dalla quota di credito dell’altro; si passa al blocco del 50% delle somme presenti, mentre il restante 50% dei soldi sul conto può essere spendibile dal cointestatario che non risulta debitore.

 

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