Scuola superiore privata, se uno dei coniugi non è d’accordo deve contribuire obbligatoriamente?

Se uno dei due coniugi non è d’accordo che il figlio frequenti la scuola superiore privata, deve comunque contribuire economicamente?

scuola superiore privata
Scuola privata superiore, se uno dei due coniugi non è d’accordo, deve comunque contribuire? La decisione del Giudice (Canva) – Pensioniora.it

Nonostante la situazione economica in cui versa il Paese, inflazione e caro vita in costante aumento che comprendono una serie di rincari su carburante, spesa e utenze, questo si può verificare anche per quanto riguarda il mantenimento dei figlio a carico in merito alla loro istruzione. Una volta che si diventa genitori, e finché la prole rimane a carico dei genitori, essi devono sostenere le spese mediche e di istruzioni affinché essi possano vivere serenamente in base al reddito e al bilancio familiare. In merito a questo nel maggio di quest’anno una coppia si è ritrovata davanti al giudice della Cassazione, in quanto uno dei due coniugi non era d’accordo che la figlia frequentasse una scuola superiore privata. 

Scuola superiore privata, è giusto partecipare economicamente anche se non si è d’accordo col coniuge?

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Scuola privata superiore, se uno dei due coniugi non è d’accordo, deve comunque contribuire? La decisione del Giudice (Canva) – Pensioniora.it

Dalla nascita fino a quando non sono economicamente autonomi, i genitori devono provvedere al sostentamento della prole a 360 gradi, il che comporta spese generiche, mediche e all’istruzione. In merito a quest’ultima, una coppia si è ritrovata davanti al giudice della Cassazione in quanto, la moglie ha iscritto la propria figlia ad una scuola superiore privata senza il consenso del marito.

Il marito si è opposto a tale decisione sia affermando la sua posizione tramite e-mail che avvocato di fiducia, e per tanto sono finiti in tribunale. La moglie ha preteso il rimborso delle spese di iscrizione a carico del marito, proprio per la sua opposizione. In base all’analisi della situazione, solo il giudice può decidere se questa sia una scelta che va nell’interesse del minore rispettando comunque il tenore di vita della famiglia.

Il giudice afferma che anche se il dissenso sia un diritto del genitore, quindi opporsi, essendo queste spese istruttorie non sono da considerare extra quota quindi fanno parte del mantenimento del minore a carico. Tuttavia il giudice ha accettato parzialmente il ricorso del marito nei confronti della moglie, ma per essere valido deve avere una valida motivazione oltre che attestare che non sia congruo col bilancio familiare.

Quindi, in disaccordo tra le due parti su ciò che sia indicato per l’istruzione dei figli, spetta solo al giudice trarne le conclusioni in quanto il suo unico scopo è quello di tutelare l’interesse del minore affinché abbia tutto ciò che gli occorre per una buona istruzione scolastica, anche se i due coniugi non sono d’accordo sul da farsi, in quanto spese sanitarie e di istruzione non vanno considerati come extra quota ma come spese già a carico dei genitori per il sostentamento della prole.

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