Pensione di cittadinanza e casa di proprietà: la notizia fa esultare

In molti sono a chiedersi se la pensione di cittadinanza la si può aver pur essendo proprietari di una casa: cosa c’è da sapere

pensione di cittadinanza con casa di proprietà
Pensione di cittadinanza (Ministero)

La Pensione di Cittadinanza, quanto di più simile c’è al Reddito, è una misura dedita al contrasto della povertà. A differenza dell’RdC, però, è rivolta solamente ai nuclei familiari con una o più persone di età minima 67 anni. Per ottenerla, oltre al rispetto di determinati requisiti, bisogna fare richiesta all’INPS il quinto giorno di ciascun mese. Le vie sono due: o ci si affida al Patronato o si fa in autonomia attraverso il sito redditodicittadinanza.gov.it. Il beneficio scatta a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Ritornando alle condizioni per accedere al contributo, bisogna tener conto di requisiti riguardanti cittadinanza, residenza, soggiorno, reddito, patrimonio, godimento di beni durevoli e infine possono sussistere anche condizioni di incompatibilità.

È possibile ricevere la pensione di cittadinanza con la casa di proprietà?

casa di propeità e pensione di cittadinanza
(Pixabay)

Come già accennato, bisogna rispettare diversi requisiti per poter accedere alla Pensione di Cittadinanza. Tra i dubbi più frequenti dai richiedenti, però, c’è quello riguardante la casa di proprietà. In effetti, chi ce l’ha può accedere al contributo? Questa situazione fa capo alle condizioni ‘reddituali e patrimoniali’. In tal senso la regola è chiara: bisogna avere un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro. Questo vuol dire che si può accedere alla Pensione di Cittadinanza se si ha una casa di proprietà, a patto che sia quella in cui si abita, previo il rispetto ovviamente di tutti gli altri requisiti.

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È importante sapere che sussistono delle condizioni di incompatibilità. Queste riguardano il componente del nucleo familiare, il quale si ritrova disoccupato a seguito di dimissioni volontarie (fatta eccezione per quelle per giusta causa) nei dodici mesi successivi alla data delle stesse. Possono percepire il contributo i percettori di RdC, NASpI, DIS COLL e altri sussidi per la disoccupazione involontaria.

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