ISEE 2023 | Si contano anche i buoni fruttiferi?

Nel calcolo dell’ISEE vanno inseriti o meno i buoni fruttiferi postali? Scopriamolo insieme in vista del nuovo anno fiscale

ISEE
ISEE (Foto Adobe)

Manca orami poco alla fine del 2022 e, a breve, ci troveremo a festeggiare l’inizio del 2023. Come ogni inizio anno gli italiani sanno benissimo che anno nuovo significa anche nuovo anno fiscale e in molti si preparano a conoscere il calendario delle scadenze che l’INPS e l’Agenzia delle Entrate metteranno a punto.

A partire dal 1° gennaio 2023 molti italiani potranno fare richiesta per ottenere il nuovo ISEE: si tratta soprattutto di quella parte di italiani che usufruisce di bonus ed incentivi da parte dello Stato. La Situazione Economica Equivalente è infatti uno dei requisiti fondamentali per poter accedere agli aiuti.

ISEE, vanno inseriti i buoni fruttiferi postali?

buono postale
buono fruttifero postale (Foto Adobe)

Sono tanti gli italiani che si chiedono cosa va dichiarato nella Dichiarazione dei Redditi, sia con modello Unico che con Modello 730 o nell’ISEE. Nella dichiarazione, infatti, rientrano tanti altri documenti come la Certificazione Unica, solo per fare un esempio. In molti si chiedono se anche i buoni fruttiferi postali vanno dichiarati nella Dichiarazione dei Redditi o nell’ISEE.

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Il dubbio principale degli italiani è se questi devono essere dichiarati o se, invece, sono già tassati alla fonte e quindi non sia necessario inserirli nel 730 o nell’Unico. Le varie Leggi Fiscali che si sono susseguite durante i vari governi non hanno fatto altro che generare confusione a riguardo e molti contribuenti non sanno come comportarsi riguardo la Dichiarazione dei Redditi o l’ISEE.

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Per quanto riguarda l’ISEE, i buoni fruttiferi postali devono essere inseriti nel calcolo dell’ISEE. Al contrario, per quanto riguarda la Dichiarazione dei Redditi, questi non vanno dichiarati poiché sono già tassati alla fonte. Sugli interessi maturati sui Buoni Fruttiferi Postali infatti, viene addebitata l’imposta di bollo e un’imposta sostitutiva pari al 12,50% (D. Lgs. 239/1996 e successive modifiche).

Sempre il S.Lgs 239/1996, sottolinea che ai soggetti non residenti in Italia non é applicato invece alcun prelievo fiscale. Sono esenti dall’imposta di bollo, i buoni fruttiferi postali il cui valore di rimborso non supera i 5.000 euro. Dunque per quanto riguarda la Dichiarazione dei Redditi non dovremo inserire i buoni fruttiferi postali mentre dovremo farlo per la dichiarazione ISEE.

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