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Tasse

Alcuni errori da evitare se devi pagare l’Imu a giugno

Imu di giugno in pagamento, ma ci sono aspetti da considerare nel dettaglio per non fare sbagli fastidiosi

Imu (Foto Adobe – pensioniora.it)

Con giugno, il giorno 16 precisamente, si paga l’acconto dell’Imposta patrimoniale  propria (IMU). Ricordiamo che si deve versare per la proprietà di abitazioni diverse da quella principale (con l’eccezione delle prime case accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 cioè le ville, le case signorili, i palazzi di pregio artistico e storico e i castelli), si paga per i terreni agricoli, per le aree fabbricabili e per i fabbricati in genere.

La legge stabilisce le aliquote dell’imposta che corrispondono a ciascuna categorie catastali, mentre i Comuni possono modificarla entro i limiti delle norme nazionali. Quindi per le aliquote su cui fare i calcoli occorre fare riferimento alle regolamentazioni locali. E proprio su situazioni locali è intervenuto il governo, con dei provvedimenti ad hoc.

Errori da non fare per l’Imu di giugno

Catasto (Foto Adobe – pensioniora.it)

La prima cosa da sottolineare è che l’acconto Imu per i proprietari che hanno subito danni con l’alluvione che ha colpito Emilia Romagna, Toscana e Marche è stato spostano al 20 novembre. Ma bisogna fare attenzione, il metodo per calcolare l’acconto è stato modificato: non si deve tener conto dell’intera annualità divisa per due, occorre considerare il primo semestre, tenendo conto dei cambiamenti avvenuti nei 6 mesi.

Poi va considerata che nelle aree terremotate del 2012 dell’Emilia Romagna e del 2016 in Italia Centrale esiste è ancora in vigore l’esonero dal versamento fino a tutto il 2023. A L’Aquila l’esonero dall’imposta resta valido addirittura fino alla ricostruzione degli immobili. Ci sono poi altre accortezze che tutti i contribuenti alle prese con l’Imu devono considerare. Per cominciare si deve ricordare che con la prima casa sono dispensate dall’imposta anche le pertinenze, ma con il limite di una sola per ciascuna categoria catastale (C/2, C/6 e C/7).

Altra particolarità da ricordare l’esenzione per abitazioni inagibili o non utilizzabili, la certificazione che dichiara tali le abitazioni deve essere da un professionista abilitato o dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del contribuente. Un rudere sprovvisto di tetto ed esposto alle intemperie, quindi del tutto non agibile, può essere iscritto al catasto come collabente (cioè tutte le strutture diroccate, non usate e senza manutenzione) e su cui non si paga l’Imu.

Altri errori da evitare

Imu terreno agricolo (Foto Adobe – pensioniora.it)

Un’altra caratteristica da tenere a mente è che l’Imu si paga anche sui terreni agricoli con l’eccezione di quelli collinari o montani di proprietà o in gestione dei coltivatori diretti. Si parla dei terreni usati per finalità pastorali, agricole, per la silvicoltura, per la funghicultura e per l’allevamento degli animali. Si sono anche altri aspetti da ricordare prima del pagamento. Per esempio se marito e moglie hanno la residenza in due abitazioni diverse hanno diritto ambedue all’esenzione sulla prima casa, a meno che non si tratti di abitazione di lusso.

Per quanti hanno proprietà in comune di un immobile, ognuno deve versare la propria parte, come indica chiaramente la norma. Infine delle osservazioni da fare per quanto riguarda i modelli F24 precompilati: non sempre la cifra riportata è quella corretta, conviene fare delle verifiche attente per evitare di pagare in più. In caso di sbagli evidenti si possono rifare tranquillamente i calcoli.

Pubblicato da
Vincenzo Pugliano