Si può prendere la Naspi al posto dell’RdC scaduto?

Diversi cittadini si chiedono se quando smettono di percepire il reddito di cittadinanza possono fare richiesta della naspi. Cosa dice la legge

naspi e reddito di cittadinanza possono essere sostituibili?
Disoccupato (Foto da Pixabay) – pensioniora.it

Stiamo parlando in questo caso di due misure che sono entrambe un sostegno al reddito, ma allo stesso tempo di natura piuttosto differente. Il reddito di cittadinanza è nato nel 2018 come misura di politica attiva, dunque non come ammortizzatore sociale, bensì come sostegno economico in attesa di trovare un nuovo lavoro. Difatti, l’erogazione del beneficio economico è condizionata dalla firma del patto per l’impiego con l’ufficio di collocamento, che ad oggi si chiama centro per l’impiego. Attraverso questo percorso il percettore del reddito di cittadinanza dovrebbe essere facilitato nella ricerca di un nuovo lavoro, e nella firma di un contratto stabile.

Il governo Meloni, ritoccando il reddito di cittadinanza, come prima cosa ha fatto depennare la parola congrua rispetto al tipo di offerta che deve essere obbligatoriamente accettata, appena la decadenza del beneficio. Dunque ad oggi, la prima offerta utile che viene fatta al lavoratore deve essere accolta, altrimenti egli perderà il reddito di cittadinanza. Questa misura non ha funzionato a dovere anche a causa della pandemia, periodo del quale i programmi di formazione previsti e gli incontri centri per l’impiego non erano possibili in presenza. Dunque è rimasto sostanzialmente solo il beneficio economico.

Naspi e reddito di cittadinanza, sono compatibili?

naspi e reddito di cittadinanza possono essere sostituibili?
Rdc (Foto da Pixabay) – pensioniora.it

La Naspi, la nuova assicurazione sociale per l’impiego, è invece a tutti gli effetti un ammortizzatore sociale. Essa può essere richiesta dall’ex lavoratore che ha perso involontariamente l’impiego dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del contratto di lavoro. Nella perdita involontaria del lavoro rientrano anche le dimissioni involontarie, ovvero quelle condizioni in cui il lavoratore è costretto a dimettersi perché le condizioni sul posto di lavoro sono psicologicamente insostenibili.

La Naspi per i primi tre mesi viene erogata al 75% della media dello stipendio degli ultimi 4 mesi. Dopodiché inizia a subire un decalage del 3% mensile, fino ad arrivare a zero. La misura in ogni caso non può superare i 24 mesi complessivi. Per gli ex lavoratori con 55 anni di età compiuti, la riduzione del beneficio inizia dall’ottavo mese anziché dal quarto.

La naspi è una misura compatibile con il reddito di cittadinanza, così come lo è anche la dis – coll, la versione di indennità di disoccupazione per i collaboratori continuativi e coordinati. Chi percepisce già il reddito di cittadinanza con la qualora abbia perso il lavoro, deve inoltrare nuovamente la richiesta per l’indennità di disoccupazione. Stesso discorso qualora si percepisca già la naspi, e durante l’anno emergano le condizioni per poter richiedere il reddito di cittadinanza. Nonostante le richieste siano ancora in atto, si ricorda che il reddito di cittadinanza cesserà di esistere alla fine del mese di dicembre 2023.

Le due misure sono intercambiabili?

naspi e reddito di cittadinanza possono essere sostituibili?
Rdc (Foto da Pixabay) – pensioniora.it

Questa è una domanda che si fanno i percettori del reddito di cittadinanza che stanno per perdere il beneficio o che lo hanno già perso. Ad esempio i disoccupati potenzialmente occupabili che hanno finito di percepire i 7 mesi di reddito di cittadinanza per il 2023, ed ora si trovano senza supporto economico. Come accennato all’inizio, anche se entrambe le misure prevedono un’erogazione da parte dello Stato di tipo economico, la natura delle stesse è profondamente diversa.

Dunque il reddito di cittadinanza e la naspi non sono sostituibili tra di loro, date le condizioni che sono differenti. La richiesta per la naspi, quando si è perso involontariamente il posto di lavoro, deve essere inoltrata entro il 68esimo giorno dalla data di licenziamento o di cessazione del contratto. Scaduta quella data, non si può più far niente.

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