Prescrizione assegno mantenimento | Molti non sanno questa cosa

L’assegno di mantenimento divorzile o in seguito a separazione, è regolamentato dal Codice Civile. Ci sono dettagli poco noti

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Assegno mantenimento (Foto Pixabay – pensioniora.it)

In seguito ad un divorzio, su istanza del tribulale, può essere disposto l’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge, rinforzato nel momento in cui c’è la presenza dei figli. L’assegno di mantenimento non è obbligatorio. Difatti, nel caso in cui l’altro coniuge, anche se più debole economicamente, abbia un reddito costante e dignitoso, l’assegno di mantenimento potrebbe non essere disposto. Nel caso in cui l’assegno di mantenimento sia stato disposto dal Tribunale, e questo obbligo non ottemperato dal coniuge, si possono avere diverse conseguenze. Fino al recupero forzoso.

In tal caso è necessario avviare una causa civile per recuperare il debito, a cui può seguire anche una denuncia di dolo, per cui la sanzione è di multa fino a 1.032 euro ed arresto fino ad un anno. Per recuperare il debito il Giudice può agire tramite:

  • Esecuzione forzata.
  • Pignoramento di beni mobili e immobili.
  • Sequestro conservativo dei beni.
  • Ordine di pagamento.

Assegno di mantenimento, quando cade in prescrizione

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Assegno (Foto Pixabay – pensioniora.it)

Non molti sanno che l’assegno di mantenimento cade in prescrizione dopo cinque anni. Attenzione, il singolo assegno della singola mensilità, non l’obbligo dell’assegno di mantenimento, che non ha prescrizione. Se dopo 5 anni in cui l’obbligo non è stato assolto non è stata avviata alcuna richiesta di recupero da parte dell’altro coniuge, il debito può essere annullato e non è più esigibile. Tuttavia epr proteggersi da tale eventualità basta che nell’arco di quei 5 anni si avvii un’azione formale, che non necessita notaio. È sufficiente una raccomandata con ricevuta di ritorno informale. A questo punto la prescrizione si interrompe ed il conteggio dei 5 anni ricomincia dal giorno della notifica.

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L’assegno al coniuge invece, che è diverso dall’assegno di mantenimento, non può essere prescrivibile. Questo è dettato dall’articolo 2941 del Codice civile. Il quale stabilisce che i crediti sussistenti fra i coniugi non sono soggetti alla prescrizione.

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Anche l’assgno ai figli può essere soggetto a prescrizione. Solo che in questo caso si parla di 10 anni e non di 5. Quando diventano maggiorenni i figli possono e devono richiedere in prima persona il pagamento di tutti gli assegni non percepiti.

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