Nuovo RdC, è previsto o no un extra per l’affitto?

Ecco secondo quale modalità si comporta il nuovo contributo al reddito, in base al funzionamento dello Strumento di attivazione. I dettagli

Nuovo RdC (Foto Adobe – pensioniora.it)

La coperta è davvero corta. A ritmo quasi giornaliero si ipotizzano nuove soluzioni, nuovi criteri, nuovi paletti per delimitare le risorse sulle singole misure di sostegno e al contempo, per “accontentarle” tutte. E ovviamente, accontentare i loro percettori (sebbene sia difficile dopo una decurtazione). D’altronde, le casse dell’INPS devono garantire gli strumenti ordinari, primo fra tutti le pensioni, e al tempo stesso la portentosa mole di misure economiche di sostegno.

Quest’anno, tra le misure di sostegno passate per la maggior parte alla proroga, vi sono principalmente l’Assegno Unico e universale, e il Reddito di Cittadinanza; senza dimenticare  il pacchetto di bonus sociali, concentrato nell’ambito delle nascite, comprensivo di assegni per la maternità nei confronti delle lavoratrici disoccupate, per le spese da sostenere nel novero degli asili nido. In tal senso, non sono mancati tagli all’interno dei contributi, atti a garantire la copertura finanziaria.

Nuovo RdC, sarà compreso un bonus affitto?

Extra affitto casa (Foto Adobe – pensioniora.it)

Mentre l’Assegno Unico è stato traghettato nell’anno 2023 praticamente indenne, dalla nuova legge di bilancio, diverso è invece il discorso sul Reddito di Cittadinanza. Sono note le corpose modifiche che in attesa della sostituzione con la nuova MIA – la misura di inclusione attiva – inducono di già a parlare di un nuovo RdC: a partire dal delimitato numero di mensilità da erogare, ossia soltanto sette (contro le diciotto rinnovabili dopo il mese di stop, secondo le precedenti modalità).

Già da settembre, la MIA affiancherà il RdC, prima del completo subentro dal 1° gennaio 2024. In realtà, la nuova misura si dividerà – secondo quanto illustrato nel Decreto Lavoro – in tre misure “micro”, destinate alle differenti tipologie di percettori con bassi redditi: Prestazione di Accompagnamento al Lavoro (PAL), Garanzia per l’Inclusione (GIL) e Garanzia per l’attivazione lavorativa (GAL).

A queste si aggiungono lo Strumento di attivazione e l’Assegno di inclusione. Simili, ma non uguali; la differenza più evidente sta nel fatto che il primo non include l’integrazione aggiuntiva per chi paga l’affitto di casa, inclusa invece nel secondo. Lo SdA è incluso nella PAL, e dunque è appannaggio degli occupabili. Diversamente, l’AdI prevede una “quota” affitto oltre all’importo di sostegno; nella PAL descritta dal DL, l’assegno mensile non supererà 350 euro, percepibile dal 1° settembre 2023, dai cittadini tra i 18 e i 59 anni, in condizioni di trovare lavoro, in possesso di un ISEE massimo di 6mila euro.

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