Cartelle esattoriali, chiarimento importante dell’Agenzia Entrate

Quali sono i dettagli dati dall’Agenzia delle Entrate per l’adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali

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Sanzioni fiscali (Foto Adobe – pensioniora.it)

Continuano i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per facilitare i contribuenti che vogliono aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, denominata rottamazione quater. Prima annotazione da sottolineare, il rinvio della scadenza per la presentazione delle istanze di adesione al giorno 30 giugno 2023. Di conseguenza slitteranno altre date.

Si sposta al 30 settembre la data entro la quale dell’Agenzia replica al contribuente con la comunicazione degli importi da versare e si spostano le date dei versamenti a partire dalla prima e unica rata al 31 ottobre 2023 (precedentemente prevista per fine luglio). Ma i chiarimenti riguardano altri importanti quesiti posti dai contribuenti che il Fisco a provveduto a esporre.

L’Agenzia delle Entrate e i dubbi sulle cartelle esattoriali

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Cartella esattoriale (Foto Adobe – pensioniora.it)

Tra le prime conferme quella relativa ai carichi coinvolti dalla rottamazione quater che restano  quelli affidati all’agente di riscossone tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Nell’attuale sono possono essere coinvolti anche debiti di precedenti rottamazioni per i quali il contribuente non è in regola con i pagamenti.  Il cittadino che aderisce a questa procedura ottiene degli indubbi vantaggi.

Dovrà versare infatti solo il debito iniziale senza pagare le cifra di iscrizione a ruolo di sanzioni, di interessi di aggio e di mora. Per le multe stradali, altro chiarimento importante, la rottamazione avrà come oggetto solo gli interessi di aggio e di mora, ma le sanzioni andranno pagate. I debiti per i quali si potrà aderire alla definizione agevolata sono: quelli di cartelle non ancora notificate, di provvedimenti già rateizzati o sospesi, di cartelle già coinvolte in precedenti rottamazioni anche se decadute.

Non rientrano nella rottamazione i debiti relativi alle risorse proprie dell’Unione europea, all’iva riscossa all’importazione, multe ammende e sanzioni che derivano da condanne penali, crediti che derivano da condanne provenienti dalla Corte dei Conti. E naturalmente non rientrano nella rottamazione i carichi alla riscossione prima del gennaio 2000 e dopo il giugno 2022.

Quindi tutta una serie di precisazioni e chiarimenti molto importanti per i contribuenti che vogliono aderire a questa possibilità di chiudere dei debiti con il Fisco con la rottamazione quater e ridefinire la loro posizione.

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